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1 Zattere di salvataggio e Atollo il Gio 04 Mar 2010, 3:04 pm

gavio


Ammiraglio
Zattere di salvataggio.

La zattera autogonfiabile è un mezzo di salvataggio collettivo e fa parte delle dotazioni di sicurezza obbligatorie da tenere a bordo, quando si naviga oltre le 12 miglia dalla costa. Con decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo del 2009 è stata introdotta, poi, una nuova zattera di salvataggio “costiera”, che sostituisce l’atollo, per le unità che navigano dalle 6 alle 12 miglia dalla costa. Di seguito, indichiamo per ognuno dei due modelli le caratteristiche principali

Zattera di salvataggio (oltre le 12 miglia).

• Dal 18 gennaio 2003 è in vendita solo il nuovo tipo di zattera di salvataggio per navigare oltre le 12 miglia i cui standard sono definiti dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con decreto del 12/8/2002 n. 219. Il vecchio tipo di zattera di salvataggio (quella conforme al DM 2-12-1977) si può continuare a utilizzare purché abbia superato una verifica speciale presso il produttore. La verifica si può fare effettuare in qualsiasi momento. La legge consente di utilizzare anche zattere “di tipo approvato o riconosciute idonee per il diporto e per gli stessi tipi di navigazione dall'Amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo”. Una possibilità, quest’ultima, difficilmente realizzabile perché la legge italiana prevede per questi prodotti un elevato livello di sicurezza difficilmente riscontrabile in altri Paesi.

• Le nuove zattere di salvataggio devono essere conformi agli standard internazionali Iso 9650 e riportare gli estremi del decreto ministeriale (DM 12/8/2002, n. 219). Devono avere in dotazione un “manuale del proprietario” e un “libretto d’uso” contenenti tra l’altro informazioni per il trasporto e lo stivaggio dell’apparecchio, le istruzioni per il suo corretto impiego e consigli per la sopravvivenza a bordo.

• Per tutte le zattere (vecchie e nuove) la revisione deve avvenire ogni due anni. Ogni sei anni è prevista una visita “speciale”, più completa, alla zattera e ogni cinque anni una prova idraulica della bombola di gonfiaggio. Quest’ultimo test può anche essere abbinato a una visita di revisione. I controlli vanno eseguiti presso le stazioni autorizzate dal fabbricante e vi può assistere il proprietario o un suo rappresentante.

Zattera di salvataggio “costiera”.

La zattera di salvataggio “costiera” è stata introdotta, con decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo del 2009, come mezzo di salvataggio collettivo al posto dell’atollo. Deve essere utilizzata quindi dalle unità da diporto che non dispongono della zattera standard, durante le navigazioni dalle 6 alle 12 miglia dalla costa. Naturalmente, può essere sostituita dalla zattera “standard” (vedi sopra) che possiede caratteristiche superiori.

• La zattera “costiera” è tecnicamente uguale a quelle “standard”, però è aperta (quindi prive di tendalino), con il fondo non isolato contro il freddo e priva di luci. Tutte le caratteristiche, tra le quali il marchio di conformità, il modello, il numero delle persone per le quali è abilitata, il nome del fabbricante, le istruzioni per la messa a mare e la data entro la quale deve essere revisionata, devono essere riportate esternamente su una etichetta adesiva resistente all’acqua. Deve esserci anche la scritta “zattere aperte per la navigazione entro dodici miglia dalla costa”.

• La zattera costiera deve effettuare un primo controllo dopo 36 mesi e i successivi ogni due anni.

Atollo

L’atollo (apparecchio galleggiante) non è più valido come dotazione di sicurezza.
L’atollo (apparecchio galleggiante) non è più valido come mezzo collettivo di salvataggio,
nelle dotazioni di sicurezza di bordo, per la navigazione fino alle 12 miglia dalla costa.
È stato sostituito dalla zattera “costiera” con il decreto del ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo del 2009.







MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 marzo 2009
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2009)

Caratteristiche tecniche delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unita' di diporto in navigazione entro 12 miglia dalla costa.


IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172; Visto l'art. 54, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 recante il «Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171», il quale dispone che dal 1° gennaio 2009 gli apparecchi galleggianti devono essere sostituiti con zattere di salvataggio autogonfiabili i cui requisiti tecnici saranno determinati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Norme sul riordino della legislazione in materia portuale», che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto l'art. 7, comma g), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante il «regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; Visto il decreto del Ministero della marina mercantile 2 dicembre 1977, recante «Caratteristiche e requisiti degli apparecchi galleggianti (rigidi) per la nautica da diporto» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 338 del 13 dicembre 1997; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 settembre 1999, n. 412, «Regolamento recante norme tecniche concernenti le caratteristiche ed i requisiti degli apparecchi galleggianti (gonfiabili), quali mezzi collettivi di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto»; Visto il decreto dirigenziale 16 luglio 2002, n. 641, recante «Modalita' di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2002; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2002, n.219, «Regolamento recante caratteristiche tecniche e requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto»
Decreta:


Art. 1.

Zattere per la navigazione entro 12 miglia


1. Ai sensi dell'art. 54 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, gli apparecchi galleggianti installati sulle unita' da diporto sono sostituiti da zattere di salvataggio aventi le seguenti caratteristiche: a) conformi al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2002, n. 219, di seguito denominato decreto 219/2002, con le seguenti prescrizioni e deroghe all'allegato «A»: 1. paragrafo 1, lettera i) - il fondo della zattera isolato contro il freddo non e' richiesto; 2. paragrafo 1, lettera j) - la tenda di copertura della zattera non e' richiesta; 3. paragrafo 5, lettera b) - la zattera deve avere almeno due tasche stabilizzatrici, di uguale volume, posizionate simmetricamente, la cui capacita' totale non deve essere, comunque, inferiore ad 80 litri; 4. paragrafo 6, lettera h) - il materiale retroriflettente da installare per meta' sul fondo e per la restante parte sulla mezzeria del tubolare superiore della zattera, deve avere una superficie complessiva minima non inferiore a 1000 cmq; 5. paragrafo 6, lettera i) - le luci interne ed esterne non sono richieste; 6. paragrafo 7 - le dotazioni minime di emergenza di cui deve essere dotata la zattera sono le seguenti:

=====================================================================
tipo di dotazione | quantita'
=====================================================================
Soffietto di gonfiamento | 1
---------------------------------------------------------------------
Coltello, a lama fissa con impugnatura galleggiante (a) | 1
---------------------------------------------------------------------
Torcia elettrica stagna, dotata di idonee pile elettriche|
conservate separatamente in una busta stagna | 1
---------------------------------------------------------------------
Sassola | 1
---------------------------------------------------------------------
Kit di riparazione (b) | 1
---------------------------------------------------------------------
Pagaie | 2
---------------------------------------------------------------------
Spugna | 2
---------------------------------------------------------------------
Fischietto | 1
---------------------------------------------------------------------
Contenitore di acqua (per persona) |0.250 litri
(a) deve essere collegato ad una sagola e sistemato in una tasca vicino al punto di attacco della barbetta della zattera. (b) comprendente almeno una serie di pezze di varia misure e mastice adatti. b) Almeno il tubolare superiore della zattera deve essere realizzato in un colore altamente visibile, in accordo alla norme internazionali vigenti. c) Ogni zattera comprensiva delle proprie dotazioni deve essere racchiusa in una sacca, che ne permetta il sottovuoto, a sua volta inserita in un idoneo contenitore. d) Agli elementi per la marcatura previsti dall'allegato «E» al decreto 219/2002, deve essere aggiunta la dicitura «zattere aperte per la navigazione entro dodici miglia dalla costa».
2. La prima revisione delle zattere di cui al presente articolo deve essere effettuata a 36 mesi e le successive ogni 24 mesi.
3. Le zattere di salvataggio, per tutti gli altri aspetti non specificatamente contemplati nel presente decreto, sono sottoposte alla disciplina dettata con il decreto 219/2002 e devono essere approvate in accordo alle procedure di cui all'art. 11 del medesimo decreto.

Art. 2.

Equivalenze

1. Possono essere utilizzate, a bordo delle unita' da diporto nazionali, zattere gonfiabili di tipo approvato o riconosciute idonee per il diporto e per gli stessi tipi di navigazione dall'Amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, se tali prodotti sono conformi ad una norma o ad una regola tecnica obbligatoria per la fabbricazione e la commercializzazione in tali Stati ed a condizione che tale norma o regola tecnica garantisca un livello di protezione equivalente a quello perseguito dalla presente regolamentazione al fine della sicurezza della vita umana in mare. Roma, 2 marzo 2009

Il comandante generale: Pollastrini

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