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Unità da diporto - I Natanti il Mer 03 Mar 2010, 9:37 pm
gavio
Ammiraglio
Si definiscono natanti:
- le unità di lunghezza non superiori a m. 10,00 indipendentemente dal tipo di propulsione;
Il nuovo Regolamento di sicurezza (D.M.5.10.99 nr.478) stabilisce che i natanti,
a seconda del tipo, possono navigare entro le distanze dalla costa che seguono:
- 300 metri;
- 1 miglio (1.852 metri);
- 3 miglia (5.556 metri) – (senza il mezzo collettivo di salvataggio a bordo);
- 6 miglia (11.112 metri) – (senza il mezzo collettivo di salvataggio a bordo);
- 12 miglia (22.224 metri) – (come mezzo collettivo è richiesto almeno un apparecchio galleggiante).
I natanti con marcatura C.E. (in relazione alla categoria di progettazione A,B,C,D) sono abilitati a diversi tipi di navigazione in funzione di due parametri, la forza del vento e l’altezza significativa delle onde, come sotto indicato:
Categoria A: unità progettate per la navigazione in alto mare, cioè per viaggi di lungo corso, in cui la forza del vento può essere superiore a 8 (scala Beaufort) e l’altezza delle onde superiore a 4 metri, ( ! - NOTA: E’ comunque da tenere presente che la navigazione con i natanti al di fuori delle acque territoriali, in quella zona che giuridicamente viene definita “alto mare” è regolata da convenzioni internazionali. In particolare la convenzione di Montego Bay del 1982 ratificata all’Italia con Legge 689/94 precede che la nazionalità della nave (“ovvero la bandiera”) sia comprovata dai documenti di bordo. I natanti non essendo iscritti, sono privi di tale documentazione e pertanto, non godendo del requisito della “bandiera” sono soggetti alla Polizia della navigazione svolta da navi militari di qualsiasi Stato sottoscrittore della Convenzione).
Categoria B: unità progettate per la navigazione al largo, cioè per crociere d’altura, in cui la forza del vento può arrivare fino a 8 e l’altezza delle onde può raggiungere i 4 metri.
Categoria C: unità progettate per la navigazione in prossimità della costa, cioè per crociere in acque costiere, grandi baie, estuari, fiumi e laghi, in cui la forza del vento può raggiungere 6 e l’altezza delle onde i 2 metri;
Categoria D: unità progettate per la navigazione in acque protette, cioè per crociere su piccoli laghi, fiumi e canali, in cui la forza del vento può raggiungere 4 e l’altezza delle onde i 50 cm.
Il numero delle persone trasportabili a bordo dei natanti
con marcatura CE è indicata nel “manuale del proprietario”.
Condotta dei Natanti
Per la condotta dei natanti, a seconda del tipo sono richiesti i seguenti requisiti di età:
- non prevista per i natanti a remi che navigano entro un miglio dalla costa:
- anni 14 per i natanti a vela con superficie velica superiore a 4 mq. ed a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.
- anni 16 per i natanti a motore di potenza inferiore a 40.8 CV (30KW) ed a vela con motore ausiliario;
- anni 18 con obbligo di possedere la patente nautica per i natanti a motore con potenza superiore a 40,8 CV (30KW) o comunque quando si naviga ad una distanza superiore a 6 miglia dalla costa.
Il numero delle persone trasportabili su natanti senza marcatura CE è stato determinato dal Regolamento di sicurezza,
come segue:
1. Per le unità non di serie (prototipo – costruite in singolo esemplare)
- Per una lunghezza fino a m.3,50: 3 persone;
- Per una lunghezza da m.3,51 a m.4,50: 4 persone;
- Per una lunghezza da m.4,51 a m.6,00: 5 persone;
- Per una lunghezza da m.6,01 a m.7,50: 6 persone;
- Per lunghezze superiori a m.7,51: 7 persone;
2. Per le unità di serie di tipo omologato, il numero delle persone trasportabili è indicato nel certificato di omologazione rilasciato dall’Ente tecnico che, unitamente alla dichiarazione di conformità, deve essere tenuto a bordo in originale o copia autenticata, quando il numero delle persone trasportate è superiore a quello sopra indicato.
I natanti devono avere a bordo i seguenti documenti:
- Dichiarazione di potenza del motore.
- Polizza assicurativa – obbligatoria per qualsiasi motore indipendentemente dalla potenza. Il contrassegno del certificato deve essere esposto in modo ben visibile.
- Certificato di omologazione e di conformità per comprovare un numero di passeggeri superiore a quello indicato nel Regolamento di sicurezza;
- La patente nautica, ove il motore installato a bordo dell’unità sia di potenza superiore a 40.8 CV o quando si naviga ad una distanza superiore a 6 miglia dalla costa o quando si conduce un acquascooter; negli altri casi è consigliabile avere a bordo un documento di riconoscimento.
NOTA: I documenti di cui sopra, per la navigazione tra i porti nazionali, possono essere tenuti a bordo in copia autenticata.
- le unità di lunghezza non superiori a m. 10,00 indipendentemente dal tipo di propulsione;
Il nuovo Regolamento di sicurezza (D.M.5.10.99 nr.478) stabilisce che i natanti,
a seconda del tipo, possono navigare entro le distanze dalla costa che seguono:
- 300 metri;
- 1 miglio (1.852 metri);
- 3 miglia (5.556 metri) – (senza il mezzo collettivo di salvataggio a bordo);
- 6 miglia (11.112 metri) – (senza il mezzo collettivo di salvataggio a bordo);
- 12 miglia (22.224 metri) – (come mezzo collettivo è richiesto almeno un apparecchio galleggiante).
I natanti con marcatura C.E. (in relazione alla categoria di progettazione A,B,C,D) sono abilitati a diversi tipi di navigazione in funzione di due parametri, la forza del vento e l’altezza significativa delle onde, come sotto indicato:
Categoria A: unità progettate per la navigazione in alto mare, cioè per viaggi di lungo corso, in cui la forza del vento può essere superiore a 8 (scala Beaufort) e l’altezza delle onde superiore a 4 metri, ( ! - NOTA: E’ comunque da tenere presente che la navigazione con i natanti al di fuori delle acque territoriali, in quella zona che giuridicamente viene definita “alto mare” è regolata da convenzioni internazionali. In particolare la convenzione di Montego Bay del 1982 ratificata all’Italia con Legge 689/94 precede che la nazionalità della nave (“ovvero la bandiera”) sia comprovata dai documenti di bordo. I natanti non essendo iscritti, sono privi di tale documentazione e pertanto, non godendo del requisito della “bandiera” sono soggetti alla Polizia della navigazione svolta da navi militari di qualsiasi Stato sottoscrittore della Convenzione).
Categoria B: unità progettate per la navigazione al largo, cioè per crociere d’altura, in cui la forza del vento può arrivare fino a 8 e l’altezza delle onde può raggiungere i 4 metri.
Categoria C: unità progettate per la navigazione in prossimità della costa, cioè per crociere in acque costiere, grandi baie, estuari, fiumi e laghi, in cui la forza del vento può raggiungere 6 e l’altezza delle onde i 2 metri;
Categoria D: unità progettate per la navigazione in acque protette, cioè per crociere su piccoli laghi, fiumi e canali, in cui la forza del vento può raggiungere 4 e l’altezza delle onde i 50 cm.
Il numero delle persone trasportabili a bordo dei natanti
con marcatura CE è indicata nel “manuale del proprietario”.
Condotta dei Natanti
Per la condotta dei natanti, a seconda del tipo sono richiesti i seguenti requisiti di età:
- non prevista per i natanti a remi che navigano entro un miglio dalla costa:
- anni 14 per i natanti a vela con superficie velica superiore a 4 mq. ed a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.
- anni 16 per i natanti a motore di potenza inferiore a 40.8 CV (30KW) ed a vela con motore ausiliario;
- anni 18 con obbligo di possedere la patente nautica per i natanti a motore con potenza superiore a 40,8 CV (30KW) o comunque quando si naviga ad una distanza superiore a 6 miglia dalla costa.
Il numero delle persone trasportabili su natanti senza marcatura CE è stato determinato dal Regolamento di sicurezza,
come segue:
1. Per le unità non di serie (prototipo – costruite in singolo esemplare)
- Per una lunghezza fino a m.3,50: 3 persone;
- Per una lunghezza da m.3,51 a m.4,50: 4 persone;
- Per una lunghezza da m.4,51 a m.6,00: 5 persone;
- Per una lunghezza da m.6,01 a m.7,50: 6 persone;
- Per lunghezze superiori a m.7,51: 7 persone;
2. Per le unità di serie di tipo omologato, il numero delle persone trasportabili è indicato nel certificato di omologazione rilasciato dall’Ente tecnico che, unitamente alla dichiarazione di conformità, deve essere tenuto a bordo in originale o copia autenticata, quando il numero delle persone trasportate è superiore a quello sopra indicato.
I natanti devono avere a bordo i seguenti documenti:
- Dichiarazione di potenza del motore.
- Polizza assicurativa – obbligatoria per qualsiasi motore indipendentemente dalla potenza. Il contrassegno del certificato deve essere esposto in modo ben visibile.
- Certificato di omologazione e di conformità per comprovare un numero di passeggeri superiore a quello indicato nel Regolamento di sicurezza;
- La patente nautica, ove il motore installato a bordo dell’unità sia di potenza superiore a 40.8 CV o quando si naviga ad una distanza superiore a 6 miglia dalla costa o quando si conduce un acquascooter; negli altri casi è consigliabile avere a bordo un documento di riconoscimento.
NOTA: I documenti di cui sopra, per la navigazione tra i porti nazionali, possono essere tenuti a bordo in copia autenticata.




