beh, ad un certo punto è stata più una questione di principio che altro. Stamane mi son detto: "ma che giurista sò, se non riesco a far valere un mio diritto?", quindi mi son recato al comune con l'intento di far battaglia.
comunque trattasi dell'art.18 del DPR n°445/2000 Pubblucato sulla G.U. 42 del 20/02/2001
SEZIONE IV
COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI
Articolo 18 (L-R)
Copie autentiche
2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.
ps: non sono nuovo a queste vicende(vedi revisione tats, posti al transito, ecc), la prima mi capitò a 16anni e fu la lanternina che mi portò agli studi di giurisprudenza.